Art. 1.

      1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, le disposizioni degli articoli 62-bis, 69, 81, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 416-bis, 418 e 644 del codice penale, del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      3. Il comma 2-bis dell'articolo 671 del codice di procedura penale e gli articoli 30-quater e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.